venerdì 25 febbraio 2011

DETRAZIONE SPESE MEZZI PUBBLICI - DICHIARAZIONE 2011 (REDDITI 2010)

E' stata prorogata dalla Legge Finanziaria 2009 la detrazione delle spese per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale. Le spese sostenute nel 2009 per l'acquisto degli abbonamenti, possono essere detratte dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche. La disposizione non è stata confermata per la dichiarazione dei redditi 2011

Questa era la procedura dell'anno precedente




Anche con la dichiarazione dei redditi 2010, così come già con quella dello scorso anno, è possibile detrarre le spese per l'abbonamento per i mezzi pubblici. Possono usufruirne studenti, lavoratori e pensionati, pendolari e non, che utilizzano il mezzo pubblico per la propria mobilità quotidiana.
La detrazione fiscale IRPEF del 19% dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche, riconosciuta dalla Legge Finanziaria 2009, è valida per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2009 per l'acquisto di abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, per un importo non superiore a 250 euro.
Per usufruire della detrazione, per sé e per i familiari a carico, è necessario compilare nel modello 730 i righi E19/20/21 con l'indicazione del codice "33". Alla dichiarazione dei redditi è necessario allegare:
- le ricevute/scontrini dei documenti di viaggio in originale;
- i bollettini di conto corrente postale utilizzati per il pagamento degli abbonamenti;
- in caso di titoli non nominativi, un'autocertificazione in cui si attesta l'acquisto dell'abbonamento.

I biglietti e gli abbonamenti hanno il valore di scontrino fiscale.

Il titolo di viaggio deve contenere:
- indicazioni riguardo la ditta o societa' che rende il servizio (ragione sociale, logos distintivo, partita iva);
- descrizione delle caratteristiche del trasporto;
- ammontare del corrispettivo dovuto;
- numero progressivo;
- data da apporre al momento dell'emissione o dell'utilizzo.

In caso di abbonamenti rateizzati, l'importo detraibile sarà quello relativo alla quota pagata nell'anno fiscale 2009.

Sono escluse dalla detrazione le spese per i trasporti deducibili dal reddito di lavoro autonomo o d'impresa, i biglietti giornalieri, orari o utilizzabili per una sola corsa e le carte turistiche integrate che includono altri servizi oltre a quelli di trasporto, come ad esempio l'ingresso a musei o spettacoli.

La Finanziaria approvata nell'ottobre 2009 per il triennio 2010-2012 non ha confermato la detrazione nel 2011 per gli abbonamenti acquistati nel 2010. Un "passo di gambero" secondo l'Asstra (Associazione delle società ed enti del trasporto pubblico locale), che ha così commentato: "Una decisione a cui si stenta a credere e che lascia veramente l'amaro in bocca nonostante ad essere colpiti non siano le aziende di trasporto pubblico ma i cittadini con l'abbonamento ai trasporti pubblici in tasca. Cittadini che invece di essere non dico premiati ma almeno incentivati a continuare sulla strada dell'utilizzo dei mezzi pubblici, si vedono togliere una agevolazione fiscale il cui valore era non solo economico ma anche soprattutto emblematico ed esemplare per cominciare a cambiare un atteggiamento mentale, una cultura della mobilità esclusivamente incentrata sull'automobile

lunedì 21 febbraio 2011

DETASSAZIONE DEGLI STRAORDINARI E DEI PREMI

Facendo un tuffo nel passato:

la detassazione fu introdotta nel 2008, con lo scopo di incentivare la produttività nelle aziende e di rendere più leggera la tassazione sui premi e sugli straordinari

L'aliquota a regime era il 10% ed lo è a ancora oggi (decisamente più bassa rispetto all'aliquota dello scaglione più basso, 23%).

A tre anni, dall'entrata in vigore, la detassazione è stata prorogata anche per il 2011 (legge di stabilità 2011).



La circolare dell'agenzia delle entrate n. 3/E del 14 febbraio c. a. ha chiarito alcuni aspetti:

1)limite complessivo detassabile (6000);
2)il reddito lavoratore dipendente, (sono esclusi i collaboratori), non deve essere superiore ai 40.000 euro(imponibile fiscale, non previdenziale);
3)quali somme possono essere tassate con aliquota del 10%

In merito a quest'ultimo punto, è utile precisare che non tutti i premi erogati sono detassabili.
Dobbiamo escludere:
1)premi individuali (cioè quelli nati da precisi accordi con il dipendente);
2)premi, che vengono riconosciuti in occasione di concorsi interni.
3)premi che assumomo nomi diversi, come bonus, una tantum, che vengono erogati per compensare eventuali ore in più di lavoro o premiare un impegno particolare del dipendente.

Per quest'ultimi, sebbene alla base di ci sia "un impegno produttivo", da parte del lavoratore, non ne viene ricosciuto lo sforso sul cedolino.
Viene assoggettato a tassazione ordinaria, perchè si vuole "non fare figurare l'incremendo di produttività": questo obbligherebbe il datore di lavoro ad assumere nuovo personale.

Sul tema del premi, è opportuno fare una riflessione sull'impatto sul TFR.
Mi riservo di parlarne a breve.

domenica 20 febbraio 2011

25 APRILE 2011 - DOPPIA FESTIVITA' - CCNL COMMERCIO

Quest'anno si verifica una sovrapposizione di date, che non rende felici i lavoratori: la Pasquetta cade nello stesso giorno della Festa della Liberazione.

In tale occasione, avremo sul cedolino (per i mensilizzati) una giornata di retribuzione pagata con la voce FESTIVITA'.

Per stare tranquilli per i prossimi anni, vi riporto il link con le date della Pasqua:
http://www.alfonsomartone.itb.it/ucabld.html

sabato 19 febbraio 2011

SCELTA TFR. CHE NE PENSATE?

Sono passati quasi quattro anni dalla riforma della previdenza complementare. Tutte le istruzioni sono contenute su link: http://www.tfr.gov.it/TFR/DestinazioneTFR/.

Meglio i fondi di previdenza complementar o lasciare il TFR in azienda?
Scelta difficile, ma non complessa se si pensa al proprio futuro.

17 MARZO 2011 - LO SAPEVATE CHE?

Dopo tanta incertezza, dovuta alla divisione del Governo e alle critiche del modo industriale, si è arrivati alla decisione ufficiale: 17 marzo 2011 giornata di Festivo.

A fronte di questa festività, una tantum, quest'anno non verrà pagata la festività del 4 novembre (Festa dell'Unità nazionale), che ogni anno viene pagata sul cedolino con una giornata di retribuzione (stipendio mensile lordo/giorni lavorativi).

Esempio CCNL COMMERCIO (14 mensilità, divisore contrattuale 168 e gg lavorativi mensili 26)
stipendio lordo mensile 1500 e gg lavorativi mensili 26.
Festività pagata: 1500/26=  57,69