martedì 27 settembre 2011

FESTIVITA'

Manovra-bis: ricorrenza delle festività

Con l'approvazione della Legge n. 148/2011 di conversione della c.d. "Manovra di Ferragosto" è stato confermato che, a decorrere dal 2012 un apposito D.P.C.M. fisserà annualmente le date in cui ricorrono le c.d. "festività laiche", nonché le celebrazioni nazionali e le festività dei Santi Patroni, in modo tale che le stesse cadano il venerdì precedente o il lunedì seguente la prima domenica immediatamente successiva ovvero coincidano con tale domenica.

In sede di conversione in legge è stata introdotta l'esclusione da tale previsione della festa della Liberazione (25 aprile), della festa del Lavoro (1° maggio) e della festa nazionale della Repubblica (2 giugno), che non potranno quindi essere oggetto di "spostamento".

martedì 30 agosto 2011

NUOVI MINIMI DEL COMMERCIO_ DA SETTEMBRE 2011_ IN BUSTA PAGA

Aumenti lordi dal 1 settembre 2011:

Quadro - 22,57 euro
I livello - 20,33 euro
II livello - 17,59 euro
III livello - 15,03 euro
IV livello - 13 euro
V livello - 11,75 euro
VI livello - 10,54 euro
VII livello - 9,03 euro

domenica 10 luglio 2011

RISCOSSIONE

La riscossione cambia con il Decreto Sviluppo 2011
Riscossione: ipoteca solo con preavviso, doppio sollecito per piccoli importi
La legge di conversione del Decreto Sviluppo 2011 cambia le procedure della riscossione, introducendo novità a tutela dei contribuenti. In particolare, l’iscrizione di ipoteca dovrà essere preceduta dalla notifica di un’intimazione a pagare le somme dovute entro 30 giorni. Se l’importo a ruolo è in contestazione e se l’immobile da ipotecare è l’abitazione principale del debitore, la soglia oltre la quale è ammessa l’ipoteca sale a 20.000 euro. In tutti gli altri casi, resta la soglia di 8.000 euro. Scatta, invece, il divieto del ricorso alle ganasce fiscali, per importi fino a 2.000 euro, se prima non sono stati inviati due solleciti di pagamento a distanza di sei mesi.

Fonte: Il Sole 24 Ore

domenica 12 giugno 2011

Prestito bebè, per i nati nel 2010 domande entro il 30 giugno 2011

L'iniziativa del Dipartimento per le Politiche della famiglia offre un sostegno alla prima infanzia attraverso un prestito di 5mila euro per ogni bebè nato o adottato nel triennio 2009 - 2011
I genitori dei bambini nati o adottati nel triennio 2009 - 2011, senza limitazioni di reddito, possono avere un prestito fino a 5mila euro. Il prestito potrà, poi, essere restituito in 5 anni, ad un tasso d’interesse scontato di almeno il 50% rispetto a quello di un normale finanziamento. Per accedere al finanziamento agevolato previsto dal Dipartimento per le Politiche della famiglia, i neogenitori devono recarsi presso una delle banche aderenti all'iniziativa e compilare il modulo di autocertificazione del possesso dei requisiti. La domanda deve essere inviata entro il 30 giugno dell'anno successivo alla nascita o all’adozione. Per le adozioni nazionali si fa riferimento alla sentenza di affidamento preadottivo o di adozione definitiva, per le internazionali al provvedimento di autorizzazione all'ingresso e alla residenza permanente del minore, rilasciato dalla Commissione per le adozioni internazionali.

Fonte: Fisco Oggi

giovedì 9 giugno 2011

DIMISSIONI IN BIANCO

DAL SOLE 24 ORE

Il rifiuto di firmare un foglio di dimissioni in bianco, seguito dall'espressione «Ti farò schiattare», pronunciata dal proprio datore di lavoro, configura il reato di minacce e ingiurie. Lo ha riconosciuto la Corte di cassazione, con la sentenza n. 22816 di oggi (si legga il testo sul sito di Guida al diritto), respingendo il ricorso di un capo azienda e confermando la condanna già inflitta dal tribunale di Roma.

Per il datore l'espressione non era offensiva
Il datore, secondo la ricostruzione dell'accusa, fatta propria dalla sentenza impugnata, «aveva ingiuriato e minacciato» la dipendente «prospettandole un trattamento vessatorio» a causa del fatto che ella si era rifiutata di sottoscrivere una richiesta di dimissioni. In primo grado, il giudice di Pace lo aveva assolto ma in appello il tribunale di Roma aveva riconosciuto come valide le prove presentate dalla lavoratrice. Elementi che secondo la difesa non potevano avere alcun valore in quanto si trattava di un foglio «spiegazzato sul quale era vergata la lettera di dimissioni non sottoscritta» e la «testimonianza indiretta» di una collega. Non solo, nel ricorso, il datore aveva anche sostenuto che non si era trattato di minacce perché il significato dell'espressione «ti farò schiattare, sarebbe incerto, non risultando su alcun dizionario della lingua italiana» né tantomeno aveva valenza offensiva l'invettiva «Sei una vergognosa».

Per la Cassazione invece vuol dire "ti farò crepare"
Una ricostruzione bocciata dalla quinta sezione penale della Cassazione, secondo cui la parola schiattare configurava eccome una minaccia. Per la Suprema corte, infatti, «l'espressione "ti farò schiattare" non solo è di uso comune, ma è riportata su tutti i dizionari della lingua italiana con l'inequivoco significato "ti farò crepare"». E «l'espressione "vergognosa" è stata correttamente valutata nel contesto, ed aveva il chiaro ed univoco significato ingiurioso che la sentenza impugnata ha ritenuto». Per queste ragioni la Cassazione ha confermato la condanna

venerdì 3 giugno 2011

Circolare 20/E 2011: le agevolazioni IRPEF

Circolare 20/E 2011: le agevolazioni IRPEF per istruzione musicale, sport, dispositivi per disabili e canoni di locazione
La circolare dell’Agenzia n. 20/e del 13 maggio 2011 spiega le più recenti agevolazioni fiscali di cui tenere conto nella redazione di Unico .
Tra le più importanti novità riguardanti l’istruzione vi è la detraibilità del 19 % per le spese di iscrizione a conservatori e istituti musicali pareggiati. Si precisa inoltre che per le spese di affitto degli studenti fuori sede nel caso di due figli a carico di entrambi i genitori la percentuale del 19% può essere detratta da ciascuno su un importo massimo di 2.633 euro. Nella stessa misura percentuale si possono detrarre le spese per le attività sportive dei ragazzi tra 5 e 18 anni anche se effettuate verso i Comuni che si servono di strutture convenzionate. Per quanto riguarda le spese mediche sono detraibili anche senza prescrizione le prestazioni rese da psicologi e psicoterapeuti. La Circolare fornisce anche elenco dei più comuni dispositivi per i disabili i per i quali vale la detrazione del 19% .
Fonte: Il Sole 24 Ore

sabato 21 maggio 2011

BOLLO AUTO - NOVITA' IN TERMINI DI PRESCRIZIONE

Bollo Auto: il termine di prescrizione è di tre anni
Dott. Fabrizio Tortelotti
Termine di prescrizione bollo auto – l’accertamento del mancato pagamento bollo auto è possibile entro la fine del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento: considerando l’anno di competenza, la prescrizione è di quattro anni
In tema di bollo auto, “l’azione dell’Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell’iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento” (art.5 del D.l. 953/82, così come modificato dall’art.3 del D.l. 2/86 convertito nella legge 60/86).
Successivamente lo stesso articolo recita: “Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte”.
In estrema sintesi quindi il diritto di recupero della tassa di possesso è di tre anni sia per l’attività di accertamento che per quella di riscossione.
La scadenza del termine prescrizionale viene confermata da una serie di altri pronunciamenti giurisprudenziali che si sono avuti riguardo la stessa materia. In particolare, anche se l’elenco è da considerarsi non esaustivo:
• Sentenza 3658 del 28 febbraio 1997 (dep.28 aprile 1997) Corte di Cassazione, Sez. I Civ.;
• Sentenza 44 del 27 marzo 2007 Commissione Tributaria Provinciale di Taranto
• Sentenza 137 del 20 ottobre 2005 Commissione Tributaria Regionale del Lazio

Come si ricorderà, la "tassa di circolazione", una volta divenuta "tassa di possesso", è diventata regionale dal 1993, per le sole Regioni a statuto ordinario, mentre per quelle a statuto speciale, è rimasta un tributo di tipo erariale.
Vanno in tale ottica attentamente considerati gli eventuali provvedimenti regionali di proroga o di condono che possono allungare il termine entro il quale è possibile esercitare il diritto di richiesta della tassa di possesso.
A tal proposito si rileva il principio secondo il quale il raggiungimento della prescrizione dopo tre anni vieta alle Regioni di prorogare il termine con proprie leggi, cosi come confermato anche dalla I Sezione civile della Corte di Cassazione (sentenza n. 3658/1997).
In tale ottica assume particolare rilevanza la Sentenza n. 311 del 2 ottobre 2003 (dep. il 15 ottobre 2003) della Corte Costituzionale la quale ha sancito che le Regioni non possono autonomamente e deliberatamente fissare proroghe ai termini di decadenza e prescrizione relativi alla riscossione del bollo. Il dispositivo emanato infatti, bocciando le leggi di proroga, dichiara che è costituzionalmente illegittimo l'art. 24, comma 2, della Legge Regione Campania 26 luglio 2002, n. 15, che ha stabilito la proroga al 31 dicembre 2003 del termine scadente il 31 dicembre 2002 per il recupero delle tasse automobilistiche spettanti alla Regione relativamente all'anno 1999.
La Corte infatti ha stabilito che "il legislatore statale, pur attribuendo alle Regioni ad autonomia ordinaria il gettito della tassa unitamente ad un limitato potere di variazione dell'importo originariamente stabilito, nonché l'attività amministrativa relativa alla riscossione ed al recupero della tassa stessa, non ha tuttavia fino ad ora sostanzialmente mutato gli altri elementi costitutivi della disciplina del tributo" che non può definirsi come tributo proprio della regione dal momento che la tassa è stata "attribuita" alle regioni, ma non "istituita" dalle stesse.
Atti interruttivi della prescrizione del bollo auto
Nel calcolare esattamente se il termine prescrizionale sia stato rispettato, per esempio in caso di notifica di avviso di accertamento o cartella esattoriale, devono essere considerate tutte le eventuali precedenti notifiche interruttive (notifiche di solleciti, avvisi, etc.) e altresì le eventuali proroghe che potrebbero essere state decise a livello nazionale (normalmente da leggi finanziarie o decreti fiscali).
L'ultima legge che ha previsto proroghe e' il decreto fiscale collegato alla finanziaria 2004 (art.37 legge 326/03) che ha disposto che tutte le prescrizioni (in materia di bollo) con scadenza tra il 25/11/03 e il 31/12/05 fossero prorogate a tale ultima data.
Occorre considerare che in tema di bollo auto,oltre all’avviso di accertamento, anche la cartella di pagamento deve essere notificata entro il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.
Proprio in riferimento a quest’ultimo punto, occorre far presente che la notifica di un atto amministrativo (avviso di accertamento, cartella esattoriale o ingiunzione fiscale) seppur comporti l’interruzione dei termini di prescrizione – i quali comunque ricominciano dal giorno successivo – non ne determina la trasformazione nel più lungo termine decennale, come previsto dall’art.2953 cc.( si veda in tal senso la sentenza della Corte di Cassazione n.12263 del 25/05/2007).
Secondo la Suprema Corte, pertanto, la notifica di un avviso di liquidazione non fa altro che interrompere il precedente termine triennale, il quale ricomincerà nuovamente a decorrere dal giorno successivo (in pratica, dopo la notifica di un accertamento ricomincia un nuovo termine triennale).
Modalità di inoltro istanza di annullamento in autotutela
Se il contribuente ritiene quindi l’avviso bonario, l’avviso di accertamento o la cartella esattoriale infondata, poiché il diritto di richiesta da parte della Regione di competenza non è stato esercitato nei termini, può presentare direttamente alla propria Regione, tramite raccomandata A.R., istanza di annullamento dell’atto stesso.
In caso di ricezione di un avviso di accertamento, ove l’Amministrazione regionale contesta l’omesso, l'insufficiente o il ritardato pagamento della tassa automobilistica, o di un avviso bonario, ossia di un invito al pagamento che se accolto evita un futuro invio di un avviso di accertamento, si può presentare istanza di autotutela entro 30 giorni dalla notifica.
In caso invece di ricezione di cartella esattoriale la presentazione dell’istanza in via di “autotutela” non interrompe il termine (60 giorni dalla data di notifica) entro il quale ricorrere alla Commissione Tributaria.
In caso di mancato pagamento, entro 60 gg. dalla notifica della cartella, il concessionario avvierà la riscossione coattiva.