Riassiumiamo le principali novità sul commercio, dove aver discusso le modifiche alla malattia.
Iniziamo analizzando le novità che comportano aumenti e trattenute sulle prossime buste paghe.
Infine, vediamo le modifiche sul periodi prova e sul preavviso.
1)Aumenti contrattuali:
QUADRI - 17,36 euro;
1 LIVELLO - 15,64 euro;
2 LIVELLO - 13,53 euro;
3 LIVELLO - 11,56 euro;
4 LIVELLO - 10,00 euro;
5 LIVELLO - 9,03 euro;
6 LIVELLO - 8,10 euro;
7 LIVELLO - 6,94 euro.
Esempio, un terzo livello che ha un lordo mensile di 1500, avrà sulla busta paga di marzo, un lordo pari a 1570 + 11,56 (arretrato di gennaio) + 11,56 (arretrato di febbario).
Occorre precisare che sono aumenti lordi e che devono essere riprorzionati per i part time e gli assunti/cessati nel 2011.
2)Assistenza sanitaria per i quadri:
dal mese di giugno il contributo a carico del dipendente, aumenta da 50 a 56 euro.
3)Fondo est:
dal mese di giugno viene introdotta una trattenuta per ogni dipendente, pari a 1 euro sul cedolino.
3)Periodo di prova:
la principale novità riguarda i quinti e quarti livelli, per i quali si passa da 45 giorni a 60 giorni.
4)Periodo di preavviso (fino a 5 di anzianità)
per i Q e 1 livelli riduzione da 60 a 45 giorni;
per i 2 e 3 livelli riduzione da 30 a 20 giorni;
per i 4 e 5 livelli riduzione da 20 a 15 giorni;
per i 6 e 7 livelli riduzione da 15 a 10 giorni;
Per i periodi di anzianità superiori a 5 anni, sono a disposizione per farvi conoscere i termini precisi.
lunedì 21 marzo 2011
martedì 8 marzo 2011
IPOTESI RINNOVO CONTRATTO COMMERCIO - MALATTIA
E' stata firmata il 26 febbraio 2011, un'ipotesi di rinnovo del Contratto del Commercio scaduto il 31 dicembre 2010.
A fronte dei tanti punti, merita una particolare attenzione la malattia.
Tale istituto continua ad essere oggetto di cambiamenti: ultimo è stato la trasmissione telematica del certificato da parte del medico curante.
La novita riguarda le malattie con durata inferiore ai 12 giorni.
Facciamo un esempio:
1)il lavoratore è malato dal 4 al 9 marzo: l'azienda paga al 100% il 4/5/6 marzo;
2)il lavoratore si ammala per LA SECONDA VOLTA, dal 15 al 20 marzo. I primi tre giorni di malattia sono pagati al 100% dall'azienda;
3)il lavoratore si ammala per LA TERZA VOLTA, dal 4 al 7 agosto. I primi tre giorni di malattia sono pagati al 50% dall'azienda;
4)il lavoratore si ammala per LA QUARTA VOLTA, dal 22 al 28 settembre. I primi tre giorni di malattia sono pagati al 50% dall'azienda;
Per gli ulteriori periodi di malattia, l'azienda non paga più i primi 3 giorni di assenza.
A fronte dei tanti punti, merita una particolare attenzione la malattia.
Tale istituto continua ad essere oggetto di cambiamenti: ultimo è stato la trasmissione telematica del certificato da parte del medico curante.
La novita riguarda le malattie con durata inferiore ai 12 giorni.
Facciamo un esempio:
1)il lavoratore è malato dal 4 al 9 marzo: l'azienda paga al 100% il 4/5/6 marzo;
2)il lavoratore si ammala per LA SECONDA VOLTA, dal 15 al 20 marzo. I primi tre giorni di malattia sono pagati al 100% dall'azienda;
3)il lavoratore si ammala per LA TERZA VOLTA, dal 4 al 7 agosto. I primi tre giorni di malattia sono pagati al 50% dall'azienda;
4)il lavoratore si ammala per LA QUARTA VOLTA, dal 22 al 28 settembre. I primi tre giorni di malattia sono pagati al 50% dall'azienda;
Per gli ulteriori periodi di malattia, l'azienda non paga più i primi 3 giorni di assenza.
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