lunedì 21 marzo 2011

ALTRE NOVITA' DEL RINNOVO DEL CONTRATTO DEL COMMERCIO

Riassiumiamo le principali novità sul commercio, dove aver discusso le modifiche alla malattia.
Iniziamo analizzando le novità che comportano aumenti e trattenute sulle prossime buste paghe.
Infine, vediamo le modifiche sul periodi prova e sul preavviso.


1)Aumenti contrattuali:
QUADRI - 17,36 euro;
1 LIVELLO - 15,64 euro;
2 LIVELLO - 13,53 euro;
3 LIVELLO - 11,56 euro;
4 LIVELLO - 10,00 euro;
5 LIVELLO - 9,03 euro;
6 LIVELLO - 8,10 euro;
7 LIVELLO - 6,94 euro.
Esempio, un terzo livello che ha un lordo mensile di 1500, avrà sulla busta paga di marzo, un lordo pari a 1570 + 11,56 (arretrato di gennaio) + 11,56 (arretrato di febbario).
Occorre precisare che sono aumenti lordi e che devono essere riprorzionati per i part time e gli assunti/cessati nel 2011.

2)Assistenza sanitaria per i quadri:
dal mese di giugno il contributo a carico del dipendente, aumenta da 50 a 56 euro.

3)Fondo est:
dal mese di giugno viene introdotta una trattenuta per ogni dipendente, pari a 1 euro sul cedolino.

3)Periodo di prova:
la principale novità riguarda i quinti e quarti livelli, per i quali si passa da 45 giorni a 60 giorni.

4)Periodo di preavviso (fino a 5 di anzianità)
per i Q e 1 livelli riduzione da 60 a 45 giorni;
per i 2 e 3 livelli riduzione da 30 a 20 giorni;
per i 4 e 5 livelli riduzione da 20 a 15 giorni;
per i 6 e 7 livelli riduzione da 15 a 10 giorni;

Per i periodi di anzianità superiori a 5 anni, sono a disposizione per farvi conoscere i termini precisi.

martedì 8 marzo 2011

IPOTESI RINNOVO CONTRATTO COMMERCIO - MALATTIA

E' stata firmata il 26 febbraio 2011, un'ipotesi di rinnovo del Contratto del Commercio scaduto il 31 dicembre 2010.

A fronte dei tanti punti, merita una particolare attenzione la malattia.
Tale istituto continua ad essere oggetto di cambiamenti: ultimo è stato la trasmissione telematica del certificato da parte del medico curante.

La novita riguarda le malattie con durata inferiore ai 12 giorni.
Facciamo un esempio:
1)il lavoratore è malato dal 4 al 9 marzo: l'azienda paga al 100% il 4/5/6 marzo;
2)il lavoratore si ammala per LA SECONDA VOLTA, dal 15 al 20 marzo. I primi tre giorni di malattia sono pagati al 100% dall'azienda;
3)il lavoratore si ammala per LA TERZA VOLTA, dal 4 al 7 agosto. I primi tre giorni di malattia sono pagati al 50% dall'azienda;
4)il lavoratore si ammala per LA QUARTA VOLTA, dal 22 al 28 settembre. I primi tre giorni di malattia sono pagati al 50% dall'azienda;

Per gli ulteriori periodi di malattia, l'azienda non paga più i primi 3 giorni di assenza.